Art. 5
In vigore dal 22 mar 1889
A ciascuna delle due sezioni del Museo sarà unito l'archivio coi documenti riferibili alla storia delle scoperte, cioè giornali di scavo, piante e rilievi topografici, disegni, fotografie e calchi di quelle iscrizioni le quali non fanno parte delle raccolte governative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5958#art-5