Art. 3

In vigore dal 26 dic 1888
Il suddetto comune di Padova dovrà presentare lo statuto organico da applicarsi ad essa casa di ricovero. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1888. Reg. 166. Atti del Governo a f. 53. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-22;3153#art-3

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