Art. 1

In vigore dal 26 dic 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda 14 maggio 1888 del comune di Padova, con cui, in conformità alla deliberazione del 16 aprile 1888 del consiglio comunale di detta città, si chiede l'autorizzazione ad accettare la parte di eredità lasciata con testamento 15 novembre 1883 dalla signora Enrichetta Luzzatto Dina ad una casa di lavoro da erigersi in Padova; Visto il voto 1° giugno 1888, della deputazione provinciale di Padova; Viste le leggi 5 giugno 1850, e 3 agosto 1862; Sentito il favorevole avviso del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . È eretta in ente morale la casa di lavoro da istituirsi in Padova, giusta le disposizioni fatte da Enrichetta Luzzatto Dina col testamento 13 novembre 1883.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-22;3153#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo