Statuto organico e regolamenti
Art. 4
In vigore dal 8 dic 1888
Il presidente, quale capo della commissione, la rappresenta in tutti gli affari di economia interna e di disciplina. Però può fare speciali delegazioni a membri della commissione ed, ove d'uopo, essere rappresentato da uno di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-4