Statuto organico e regolamenti
Art. 3
In vigore dal 8 dic 1888
Gli amministratori staranno in carica tre anni. Quelli di prima nomina, però, dopo un biennio, saranno rinnovati in numero di due per estrazione a sorte.
Gli uscenti di carica potranno essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-3