Art. 2

In vigore dal 21 set 1888
L'aliquota di millesimi 525, 590 assegnata alla provincia di Girgenti coll'elenco C, annesso al decreto Reale del 7 agosto 1887, N. 5053, per concorso nella spesa del porto di Porto Empedocle, viene corretta in quella di millesimi 592, 590, secondo l'elenco che fu notificato alla provincia medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 30 luglio 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-30;5629#art-2

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Art. 2 Che approva la classificazione nella prima e seconda categoria dei porti marittimi, indicati negli annessi elenchi, colla designazione degli Enti interessati nelle spese. — Testo vigente | Portale Normativo