Art. 1
In vigore dal 21 set 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato con Regio decreto del 12 aprile 1885, N. 3095;
Visti i decreti Reali del 7 agosto 1887, N. 5053, del 12 febbraio 1888, N. 5263, e del 3 giugno u., N. 5477, coi quali fu approvata la classificazione di vari porti marittimi, indicati negli elenchi inseriti nei decreti medesimi;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio Superiore d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria dei venti porti indicati nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici; ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso loro attribuite, come risulta dagli elenchi predetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-30;5629#art-1