Art. 3

In vigore dal 13 ott 1888
È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1888. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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