Art. 1
In vigore dal 13 ott 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 11 settembre 1859 con cui il Regio collegio di scuole secondarie classiche di Varallo fu convertito in Istituto di scuole speciali, dette ora tecniche, e con cui le rendite particolari di detto collegio passarono all'Amministrazione di una Commissione all'uopo istituitasi col medesimo decreto nella città di Varallo e poscia modificata col R. decreto 9 maggio 1860;
Veduto il nostro decreto 24 agosto 1872, N. 1009 (Serie 2ª) con cui alla Scuola tecnica di detta città furono applicate le disposizioni dell'art. 280 della legge 13 novembre 1859, N. 3725, per la Pubblica Istruzione;
Considerato che l'Amministrazione su riferita non potè quasi mai dopo il 1873 corrispondere allo Stato, per deficienza di redditi, il pagamento della somma necessaria pel mantenimento di quella Scuola come è stabilito dalla citata legge;
Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Varallo in seduta del 13 giugno u. s. le quali ebbero l'approvazione della Deputazione provinciale di Novara in seduta del 27 di detto mese;
Vista la legge 13 novembre 1859 sovraccennata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La gestione economica delle rendite del Reale collegio di scuole secondarie di Varallo, sin qui affidata ad una speciale Commissione, viene commessa all'Amministrazione comunale di detta città acciocchè con dette rendite essa contribuisca al mantenimento della locale Scuola tecnica governativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;5689#art-1