Art. 2

In vigore dal 24 lug 1888
Sono approvati gli statuti organici delle anzidette opere pie, composti ciascuno di sedici articoli, visti e sottoscritti dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1888. Reg. 163. Atti del Governo a f. 144. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-20;2981#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale le due opere pie Zorzi esistente la prima in Venezia e la seconda in Udine, autorizza i rispettivi municipi ad accettare i corrispondenti lasciti e ne approva gli statuti. — Testo vigente | Portale Normativo