Art. 1

In vigore dal 24 lug 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduto il testamento 5 dicembre 1880, con cui l'ora defunto notaio Giovanni Carlo Zorzi lasciava lire 25 mila al municipio di Venezia ed altre 25 mila a quello di Udine per istituire una fondazione col titolo «Ottaviano Maria Zorzi» allo scopo di sussidiare con annui stipendi studenti italiani poveri e meritevoli, appartenenti per nascita e domicilio alle suddette due città i quali si dedicheranno allo studio delle leggi nella università di Padova. Vedute le domande dei municipi stessi per essere autorizzati ad accettare i rispettivi lasciti, per la erezione in corpi morali di due opere pie omonime l'una per Venezia e l'altra per Udine, e per l'approvazione dei relativi statuti organici; Veduti i predetti due statuti; Vedute le corrispondenti deliberazioni 4 maggio e 30 ottobre 1887 delle deputazioni provinciali di Venezia e di Udine; Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie, e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali; Sentito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le due opere pie denominate «Ottaviano Maria Zorzi» e istituite dal fu Giovanni Carlo Zorzi col succitato testamento 5 dicembre 1880, sono erette in corpo morale, con sede l'una a Venezia, l'altra in Udine, autorizzando i rispettivi municipi ad accettare i corrispondenti lasciti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-20;2981#art-1

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