Art. 1
In vigore dal 24 lug 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento 5 dicembre 1880, con cui l'ora defunto notaio Giovanni Carlo Zorzi lasciava lire 25 mila al municipio di Venezia ed altre 25 mila a quello di Udine per istituire una fondazione col titolo «Ottaviano Maria Zorzi» allo scopo di sussidiare con annui stipendi studenti italiani poveri e meritevoli, appartenenti per nascita e domicilio alle suddette due città i quali si dedicheranno allo studio delle leggi nella università di Padova.
Vedute le domande dei municipi stessi per essere autorizzati ad accettare i rispettivi lasciti, per la erezione in corpi morali di due opere pie omonime l'una per Venezia e l'altra per Udine, e per l'approvazione dei relativi statuti organici;
Veduti i predetti due statuti;
Vedute le corrispondenti deliberazioni 4 maggio e 30 ottobre 1887 delle deputazioni provinciali di Venezia e di Udine;
Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie, e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali;
Sentito il consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Le due opere pie denominate «Ottaviano Maria Zorzi» e istituite dal fu Giovanni Carlo Zorzi col succitato testamento 5 dicembre 1880, sono erette in corpo morale, con sede l'una a Venezia, l'altra in Udine, autorizzando i rispettivi municipi ad accettare i corrispondenti lasciti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-20;2981#art-1