Art. 3

In vigore dal 3 giu 1888
È fatto obbligo alla commissione amministratrice di presentare all'atto dell'apertura dell'orfanotrofio, per la nostra approvazione, un'aggiunta allo statuto organico, con la quale verranno stabiliti, la cauzione del tesoriere, il ruolo, le attribuzioni e gli stipendi degli impiegati che potranno occorrere all'istituto, proporzionatamente alle sue rendite ed al conseguimento del fine per cui è istituito, il mantenimento e l'istruzione del maggior numero di orfani possibile. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1888. Reg. 163. Atti del Governo a f. 17. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-12;2922#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo