Art. 2

In vigore dal 3 giu 1888
È approvato lo statuto organico in data 25 febbraio 1888, cancellandosi i paragrafi b e c dell'articolo 6, l'ultimo inciso dell'articolo 9 autenticati dal segretario e muniti del visto del presidente, e gli interi articoli 11, 12, 13 e 14, restando così composto di quindici articoli, e sarà visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-12;2922#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo