Art. 2

In vigore dal 22 mag 1888
La suddetta scuola e l'ospedale del comune stesso sono rispettivamente autorizzati ad accettare il lascito di beni stabili disposti a loro favore dal defunto Pietro Sabbatini col testamento 7 gennaio 1887. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 156. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-25;2900#art-2

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