Art. 1

In vigore dal 22 mag 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento 7 gennaio 1887, con cui il defunto Pietro Sabbatini legava in comune alla scuola femminile per le fanciulle povere ed all'ospedale di Bagni della Porretta, in provincia di Bologna, due fondi rustici del valore complessivo di di lire 25,833; Viste le domande presentate dal comune di Bagni della Porretta nell'interesse della scuola, e della congregazione di carità nell'interesse dell'ospedale per ottenere la sovrana autorizzazione a poter accettare rispettivamente il lascito suindicato; Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Bologna in data 16 agosto 1887; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola femminile per le fanciulle povere nel comune di Bagni della Porretta è eretta in ente morale con obbligo al comune che ne è l'amministratore di tenere separati e distinti il patrimonio ed il bilancio da quelli del comune medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-25;2900#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo