Art. 2

In vigore dal 1 mag 1888
Lo Stato assumerà la gestione amministrativa ed economica del menzionato porto lacuale, con decorrenza dal 1° maggio 1888 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-08;5305#art-2

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Art. 2 Che parifica ai porti marittimi di 2ª categoria il porto lacuale di Menaggio, assegnandolo alla 3ª classe ed approvando la designazione dei rispettivi enti interessati. — Testo vigente | Portale Normativo