Art. 1
In vigore dal 1 mag 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli , e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, num. 2518, portante modificazione al Titolo IV: «Porti, spiagge, fari» della preesistente legge 20 marzo 1865 (allegato F), n. 2248; il quale testo di legge fu approvato con R. decreto 2 aprile 1885, numero 3095;
Sentiti il Consiglio provinciale di Como ed i comuni interessati al porto lacuale di Menaggio;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
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È parificato ai porti marittimi di seconda categoria ed assegnato alla classe terza il porto lacuale di Menaggio, ed è approvata la designazione dè rispettivi enti interessati e delle loro quote di concorso, come risulta dall'elenco al presente decreto allegato, e visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-08;5305#art-1