Art. 2

In vigore dal 7 mar 1888
È approvato lo statuto organico della cassa stessa in data 10 dicembre 1887 composto di trentasei articoli, previa sostituzione alle parole: «l'osservanza del disposto dagli articoli 23 e 24 della legge sulle opere pie», contenute in fine dell'articolo 21, delle parole: «l'autorizzazione da riportarsi dalla autorità tutoria.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1888. Reg. 161. Atti del Governo a f. 123. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2820#art-2

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Art. 2 Che trasforma il monte frumentario di Roccasecca in una cassa di prestanze agrarie e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo