Art. 2
In vigore dal 7 mar 1888
È approvato lo statuto organico della cassa stessa in data 10 dicembre 1887 composto di trentasei articoli, previa sostituzione alle parole: «l'osservanza del disposto dagli articoli 23 e 24 della legge sulle opere pie», contenute in fine dell'articolo 21, delle parole: «l'autorizzazione da riportarsi dalla autorità tutoria.»
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1888.
Reg. 161. Atti del Governo a f. 123. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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