Art. 1
In vigore dal 7 mar 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del consiglio comunale di Roccasecca (Caserta) di cui nelle deliberazioni 22 dicembre 1883, 23 maggio 1885 e 30 maggio 1887, per la trasformazione del monte frumentario, esistente in quel comune dal 1854, in una cassa di prestanze agrarie, e per l'approvazione dello statuto organico della nuova opera pia;
Visti gli atti dai quali risulta che il capitale di primo impianto di detta cassa è costituito dalla somma di L. 5010 ricavata dalla vendita di ettolitri 278,30 di grano di pertinenza del predetto monte frumentario;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 28 aprile 1884;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il monte frumentario di Roccasecca è trasformato in una cassa di prestanze agrarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2820#art-1