Art. 1

In vigore dal 7 mar 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del consiglio comunale di Roccasecca (Caserta) di cui nelle deliberazioni 22 dicembre 1883, 23 maggio 1885 e 30 maggio 1887, per la trasformazione del monte frumentario, esistente in quel comune dal 1854, in una cassa di prestanze agrarie, e per l'approvazione dello statuto organico della nuova opera pia; Visti gli atti dai quali risulta che il capitale di primo impianto di detta cassa è costituito dalla somma di L. 5010 ricavata dalla vendita di ettolitri 278,30 di grano di pertinenza del predetto monte frumentario; Visto il voto della deputazione provinciale in data 28 aprile 1884; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il monte frumentario di Roccasecca è trasformato in una cassa di prestanze agrarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2820#art-1

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