Art. 3

In vigore dal 6 mar 1888
È revocata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1888. Reg. 161. Atti del Governo a f. 117. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. B. GRIMALDI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2819#art-3

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