Art. 3
In vigore dal 6 mar 1888
È revocata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1888.
Reg. 161. Atti del Governo a f. 117. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2819#art-3