Art. 1

In vigore dal 6 mar 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1886, n. 2368 p. s. (serie 3ª) per la costituzione in ente morale della scuola di agricoltura pratica in S. Martino di Rosignano; Ritenuta la convenienza di modificare il disposto dell'anzidetto Nostro decreto; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola di agricoltura pratica, fondata in San Martino di Rosignano (Alessandria) dal defunto avv. Vincenzo Luparia, con testamento olografo 15 giugno 1880, depositato negli atti del notaio Guaschino Carlo in Occimiano, è costituito in ente morale con facoltà di accettare il legato fattole dal predetto avv. Luparia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2819#art-1

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