Art. 2
In vigore dal 17 feb 1888
È autorizzata l'inversione di un terzo del patrimonio del monte a favore della congregazione suddetta, con l'obbligo di erogarne il reddito in sussidi ai poveri del comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1888.
Reg. 161. Atti del Governo a f. 92. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2807#art-2