Art. 1
In vigore dal 17 feb 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1887 con cui il consiglio comunale di Dosolo (Mantova) propone che, in seguito alla rinuncia dei membri componenti la commissione amministratrice del locale monte di pietà, l'amministrazione di questo sia affidata alla congregazione di carità e che un terzo del patrimonio del Monte sia invertito a favore della congregazione stessa con l'obbligo di erogarne il reddito in sussidio ai poveri del comune;
Visto il voto emesso dalla deputazione provinciale di Mantova in data 1° dicembre 1887;
Visti gli articoli 4, 23, 24 e 28 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'amministrazione del monte di pietà di Dosolo è affidata alla locale congregazione di carità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2807#art-1