Art. 2
In vigore dal 11 mag 1888
È autorizzata a favore del nuovo ente di beneficenza la inversione parziale delle rendite di 12 opere pie, amministrate dalla congregazione di carità di Piazza Armerina, nella complessiva somma di lire 1239,68, nonché la inversione per una volta tanto di altre lire 1915,13 da prelevarsi dai fondi disponibili di 9 delle suddette opere pie, e ciò giusta il riparto indicato nella succitata deliberazione del consiglio comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-05;2880#art-2