Art. 1
In vigore dal 11 mag 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la deliberazione 20 gennaio 1887, con cui il consiglio comunale di Piazza Armerina propone la fusione in una sola opera pia dell'orfanotrofio Trigona e del ritiro S. Giovanni Battista dè Rodi, nonché la parziale inversione a favore del nuovo ente delle rendite di 12 opere pie, amministrate da quella congregazione di carità, nella complessiva somma di lire 1239,68 proponendo inoltre la inversione, per una volta tanto e per lo scopo anzidetto, della complessiva somma di lire 1915,13 da prelevarsi dai fondi disponibili di 9 delle suddette opere pie;
Veduto il nuovo statuto organico proposto per la nuova opera da costituirsi nel suindicato modo;
Veduta la rispettiva deliberazione 26 luglio 1887 della deputazione provinciale di Caltanissetta;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Sentito il consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la fusione dell'orfanotrofio Trigona e del ritiro di S. Giovanni Battista dè Rodi in Piazza Armerina in una sola opera pia da denominarsi Orfanotrofio-Ritiro di S. Giovanni Battista dè Rodi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-05;2880#art-1