Art. 2

In vigore dal 28 gen 1888
È approvato lo statuto organico di detto pio istituto, che fa parte integrante del testamento stesso, e che è stato presentato alla sanzione Nostra dagli esecutori testamentari della fu Maria Luigia Clarac colla data 7 dicembre 1887, composto di trentacinque articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1888. Reg. 161. Atti del Governo a f. 51. Pinelli-Ragusa. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-22;2786#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale l'istituto di Santa Maria fondato in Torino dalla fu Maria Luigia Clarac e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo