Art. 1
In vigore dal 28 gen 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto l'istanza 30 agosto 1887, con cui gli esecutori testamentari della fu signora Maria Luigia Clarac, hanno chiesto il legale riconoscimento dell'opera pia da quest'ultima fondata nella città di Torino, sotto il titolo di Istituto di Santa Maria, con testamento segreto in data 3 gennaio 1887, rogiti Martini;
Visto il testamento stesso, nonché lo statuto organico che ne è parte integrante, con cui sono determinati lo scopo e i modi di funzionamento del pio istituto suddetto;
Visto l'inventario redatto addì 6, 7 e 11 luglio 1887, rogito Martini, da cui risulta che il patrimonio lasciato dalla testatrice Maria Luigia Clarac, a dotazione della erigenda opera pia ascende al valore di lire 298,959,62 in beni mobili e stabili;
Vista la deliberazione 15 settembre 1887, della deputazione provinciale di Torino;
Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il parere emesso dal consiglio di Stato in adunanza generale del 5 novembre 1887;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto di Santa Maria, fondato come sopra nella città di Torino, è eretto in corpo morale ed autorizzato ad accettare il patrimonio costituente la sua dotazione in base al testamento sopracitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-22;2786#art-1