Art. 3

In vigore dal 29 ott 1887
Il suddetto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 22 luglio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1887. Reg. 159 Atti del Governo a f. 175. Pellizzoli. Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-22;2710#art-3

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