Art. 2

In vigore dal 29 ott 1887
È approvato lo statuto organico di dette opere pie in data 25 maggio 1887, composto di 12 articoli, previa sostituzione all'articolo 5° di un altro articolo così concepito: Art. 5° «Per le ammissioni sulle rendite della pia eredità De-Poirot dovranno sempre preferirsi gli orfani maschi delle due parrocchie di S. Felice in Piana e di Or San Michele. «Qualora manchino alunni che concorrano ad essere ammessi nel pio istituto per godere del lascito De-Poirot, e perciò si verifichi qualche avanzo nelle rendite, questo dovrà essere impiegato nella collazione dei sussidi dotali a favore prima delle sorelle povere degli alunni che occupino posti sui redditi del legato stesso, quindi di quelle della parrocchia di Or San Michele, ed in terzo luogo di quelle della parrocchia di S. Felice in Piazza. «Ove poi, adempiuto in tal modo alla volontà del fondatore, si verifichino avanzi annui sulle rendite del pio legato, il beneficio dell'ammissione nell'orfanotrofio potrà essere esteso a favore delle femmine delle predette due parrocchie, orfane almeno di padre, ed in difetto anche di queste, a favore di orfani maschi e femmine delle altre parrocchie del comune di Firenze, dando sempre la preferenza ai maschi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-22;2710#art-2

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