Art. 3
In vigore dal 9 lug 1887
Gli anzidetti statuti saranno visti e sottoscritti d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1887.
Reg. 157. Atti del Governo a. f. 57. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;2577#art-3