Art. 1
In vigore dal 9 lug 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dello interno;
Vista la domanda della congregazione di carità di Maggianico in provincia di Como per ottenere l'erezione in ente morale di quell'asilo infantile da essa amministrato, nonché l'approvazione del relativo statuto organico e di quello proprio della congregazione medesima;
Visti gli anzidetti due statuti organici;
Visti gli altri atti dai quali risulta che l'asilo provvede al proprio scopo mediante la rendita di un capitale consolidato di lire 2100 ed i proventi di azioni raccolte per pubblica sottoscrizione ed altre offerte della carità privata;
Vista la deliberazione del 10 febbraio scorso della deputazione provinciale di Como relativa al detto asilo;
Visto la legge del 3 agosto 1862, e l'analogo regolamento del 27 novembre stesso anno sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Maggianico, amministrato da quella congregazione di carità, è eretto in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;2577#art-1