Art. 2

In vigore dal 21 apr 1887
Il presente decreto sarà pubblicato ed entrerà in vigore il 21 aprile 1887. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 1887. UMBERTO. Depretis.Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-17;4446#art-2

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Art. 2 Che da' piena ed intera esecuzione alla Dichiarazione fra l'Italia e la Francia, firmata a Roma il 16 marzo 1887, all'oggetto di facilitare reciprocamente alle Societa' e Ditte commerciali dei due Paesi il godimento dei diritti risultanti dalla Convenzione internazionale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, per la protezione della proprieta' industriale. — Testo vigente | Portale Normativo