Art. 1

In vigore dal 21 apr 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 5° dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: . Piena ed intera esecuzione sarà data alla Dichiarazione tra l'Italia e la Francia, firmata a Roma addì 16 marzo 1887, all'oggetto di facilitare reciprocamente alle Società e Ditte Commerciali dei due Paesi il godimento dei diritti risultanti dalla Convenzione Internazionale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-17;4446#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo