Art. 1
In vigore dal 21 apr 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5° dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
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Piena ed intera esecuzione sarà data alla Dichiarazione tra l'Italia e la Francia, firmata a Roma addì 16 marzo 1887, all'oggetto di facilitare reciprocamente alle Società e Ditte Commerciali dei due Paesi il godimento dei diritti risultanti dalla Convenzione Internazionale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-17;4446#art-1