Art. 2
In vigore dal 11 mag 1887
Tutti gli oggetti di interesse storico ed archeologico, tornati o che torneranno in luce in quella regione per lavori e scavi fatti direttamente dallo Stato, o ad opera delle autorità locali, faranno parte del detto Museo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4458#art-2