Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 11 mag 1887
Tutti gli oggetti di interesse storico ed archeologico, tornati o che torneranno in luce in quella regione per lavori e scavi fatti direttamente dallo Stato, o ad opera delle autorità locali, faranno parte del detto Museo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4458#art-2