Regolamento›§ 2
Art. 83
In vigore dal 31 mar 1887
In caso di malattia possono le alunne essere visitate ogni giorno dai genitori avi o tutori e dalle persone cui sono raccomandate, osservate le prescrizioni del medico curante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-83