Regolamento›§ 2
Art. 82
In vigore dal 31 mar 1887
Nessuna persona nemmeno parente, può visitare le alunne se i genitori o tutori non ne abbiano dato l'autorizzazione a voce o in iscritto alla direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-82