RegolamentoCapo II

Art. 45

In vigore dal 8 mag 1887
L'alunno deve portare con sè, oltre il vestiario ed il corredo necessario per la pulizia della persona, anche la biancheria e le coperte da letto. Ogni cosa dev'essere riconosciuta decente e in buona condizione. La custodia e la lavatura, come la rammendatura e la stiratura del corredo personale e da letto, sono a carico dell'alunno. L'alunno deve vestire abiti decenti e portare cappello a tesa soda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-45

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