Regolamento›Capo II
Art. 45
In vigore dal 8 mag 1887
L'alunno deve portare con sè, oltre il vestiario ed il corredo necessario per la pulizia della persona, anche la biancheria e le coperte da letto.
Ogni cosa dev'essere riconosciuta decente e in buona condizione. La custodia e la lavatura, come la rammendatura e la stiratura del corredo personale e da letto, sono a carico dell'alunno.
L'alunno deve vestire abiti decenti e portare cappello a tesa soda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-45