Regolamento›Capo II
Art. 44
In vigore dal 8 mag 1887
Ogni alunno, entrando in collegio, riceve in consegna dall'economo i mobili della camera che gli è destinata dal rettore, e sulla ricevuta, che deve rilasciarne, si obbliga di restituirli, alla fine dell'anno, nella stessa condizione, salvo il naturale deperimento. È responsabile di ogni guasto, che non sia effetto dell'uso.
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