Art. 2
In vigore dal 25 gen 1887
È approvato il corrispondente statuto organico, composto di quarantatre articoli, modificandosi come appresso gli articoli 3, 4, 14, 40 e 41:
Art. 3. L'amministrazione è affidata ad una commissione composta del presidente, del vice presidente e di dieci consiglieri.
Art. 4. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dai dieci consiglieri nel mese di novembre per l'anno successivo.
Art. 14. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente.
Solo quando mancassero ambedue per una delle cause accennate nell'articolo 13, si procederà all'elezione di un nuovo presidente, anche se non si avverasse la condizione indicata nell'articolo citato.
Art. 40. La somma costituente la dote conferita sarà messa a frutto e pagata, insieme agl'interessi corrispondenti, alla dotata dopo contratto il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile.
Art. 41. Le disposizioni generali degli articoli precedenti, per quanto cioè risguardano i requisiti dell'età nelle zitelle, le formalità sul conferimento delle doti, la loro decadenza, si estenderanno alle doti che saranno conferite dall'università coi propri fondi come all'.
Detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1886.
UMBERTO
Registrato alta Corte dei conti Addì 30 dicembre 1886.
Reg. 154. Atti del Governo a f. 13. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-22;2378#art-2