Art. 1
In vigore dal 25 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduti gli atti di fondazione della università dei vaccinari in Roma;
Veduto lo statuto organico da essa adottato, dal quale risulta che detta università si è costituita in opera pia sotto il titolo di Università dei vaccinari collo scopo di soccorrere tutti coloro che appartengono all'arte della concia delle pelli, i quali si trovino in bisogno, o per avanzata età, o per malattia, o per infortuni toccati nell'esercizio di detta arte, e dotarne le zitelle;
Veduti gli altri atti corrispondenti, all'appoggio dei quali si propone l'erezione in corpo morale della pia opera coll'approvazione di detto statuto;
Veduto il voto favorevole della deputazione provinciale di Roma;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'opera pia Università dei vaccinari in Roma è eretta in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-22;2378#art-1