Art. 3
In vigore dal 27 nov 1886
. Un regolamento da approvarsi per decreto Reale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, stabilirà le norme per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Superiore dei lavori geodetici dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 7 novembre 1886.
UMBERTO.
Depretis.
A. Magliani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-07;4138#art-3