Art. 2

In vigore dal 27 nov 1886
. Nel Consiglio sono rappresentati i Ministeri seguenti: Ministero delle Finanze; Id. della Guerra; Id. della Marina; Id. della Pubblica Istruzione; Id. dei Lavori Pubblici; Id. di Agricoltura, Industria e Commercio. Ciascun Ministero si farà rappresentare da un commissario nominato con decreto Reale sulla proposta del Ministro rispettivo. Alla Commissione è addetto un segretario nominato con Reale decreto sulla proposta del Ministro delle Finanze. Il Presidente è nominato con decreto Reale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-07;4138#art-2

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