Art. 2
In vigore dal 27 nov 1886
. Nel Consiglio sono rappresentati i Ministeri seguenti:
Ministero delle Finanze;
Id. della Guerra;
Id. della Marina;
Id. della Pubblica Istruzione;
Id. dei Lavori Pubblici;
Id. di Agricoltura, Industria e Commercio.
Ciascun Ministero si farà rappresentare da un commissario nominato con decreto Reale sulla proposta del Ministro rispettivo.
Alla Commissione è addetto un segretario nominato con Reale decreto sulla proposta del Ministro delle Finanze.
Il Presidente è nominato con decreto Reale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.
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