Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 28 ago 1891
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 21 LUGLIO 1891, N. 467
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 21 luglio 1891, n. 467, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto contemporanemanete al regolamento internazionale di Parigi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-06-20;3961#art-1