Art. 1

Art. 1

Abrogato1 / 1
In vigore dal 28 ago 1891
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 21 LUGLIO 1891, N. 467

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 21 luglio 1891, n. 467, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto contemporanemanete al regolamento internazionale di Parigi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-06-20;3961#art-1