Art. 2
In vigore dal 18 mag 1886
La direzione generale del debito pubblico riscuoterà gli interessi delle cartelle di rendita depositate colla polizza n. 7027 predetta, e cogli interessi riscossi acquisterà per mezzo di un agente di cambio di Torino cartelle di rendita consolidata cinque per cento fino a che non risulti costituita ed intestata a favore della fondazione una rendita annua netta di lire mille.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1886.
Reg. 149. Atti del Governo a f. 62. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.
Storico versioni
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