Art. 1

In vigore dal 18 mag 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Vista la domanda per la costituzione in ente morale della «Fondazione Ignazio Weil- Weiss di Lainate» che è intesa a promuovere il perfezionamento degli operai torinesi, mercè il conferimento di due premi annui di lire 500, a quelli tra i detti operai senza distinzione di professione religiosa, i quali dieno prova di speciale attitudine nei lavori della loro industria; Vista la polizza n. 7027 dell'intendenza di finanza di Torino (servizio della cassa dei depositi e prestiti), dalla quale risulta che le lire ventimila elargite al detto fine dal barone Weil-Weiss, furono impiegate in rendita consolidata dello Stato 5% per l'ammontare di lire 1045, per essere poscia intestate alla fondazione Ignazio Weil-Weiss di Lainate; Vista la dichiarazione colla quale il barone Weil-Weiss, allo scopo di costituire un capitale impiegato in cartelle del debito pubblico consolidato 5% che dia un interesse annuo di lire mille nette dalla tassa di ricchezza mobile, si obbliga di sborsare la somma eventualmente richiesta a completare la rendita necessaria per lo scopo della fondazione; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro d'agricoltura industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È riconosciuto come ente morale la Fondazione Ignazio Weil- Weiss di Lainate, ed è approvato il regolamento che deve governarla, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-15;2118#art-1

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