Art. 3
In vigore dal 24 apr 1886
Lo statuto organico per l'amministrazione del patrimonio Cappelli, dovrà essere dall'istituto medesimo presentato nel termine di un anno, all'approvazione del Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 102. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
COPPINO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;2086#art-3