Art. 1
In vigore dal 24 apr 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda del regio istituto di belle arti di Modena, diretta ad ottenere la erezione in corpo morale della eredità disposta in suo favore dal professore Giovanni Cappelli, e l'autorizzazione sovrana ad accettare l'eredità medesima agli effetti della legge 5 giugno 1850;
Visto il testamento olografo 3 marzo 1877 del professore Cappelli, nel quale sono indicati i lavori in marmo da essere di preferenza eseguiti, e sono prescritte le norme per le successive commissioni ad artisti scultori;
Veduta la seguente clausola del citato testamento: «Se avvenisse che in Modena, o fuori, non ci fosse artista statuario modenese meritevole di aver
commissioni, in allora l'amministrazione metterà a frutto i frutti, fintantochè non sia raggiunta la somma di ventimila lire (L. 20,000): ottenuto questo, sia erogata la metà di questa somma vale a dire lire diecimila (L. 10,000), in opere di beneficenza, continuando finché sorga l'artista meritevole, sia in Modena, come fuori;»
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo col Nostro ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È eretto in ente morale il legato disposto dal fu Giovanni Cappelli, già professore nel regio istituto di belle arti di Modena, ad incremento dell'arte scultoria in quella città ed eventualmente, a scopo di beneficenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;2086#art-1