Art. 2

In vigore dal 19 feb 1886
Il detto orfanotrofio maschile Rosa Franzi è eretto in corpo morale fatto obbligo alla congregazione di carità amministratrice di presentare entro il termine di tre mesi lo statuto organico del nuovo ente per la Nostra approvazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1886. Reg. 147. Atti del Governo a f. 34. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-07;1989#art-2

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Art. 2 Che autorizza la congregazione di carita' di Intra ad accettare l'eredita' Franzi per la fondazione di un orfanotrofio in detto comune, e lo costituisce in ente morale. — Testo vigente | Portale Normativo